Pagamento dei preavvisi di accertamento per violazioni al CdS

Consiste nella possibilità per il trasgressore o l'obbligato in solido di pagare una somma pari al minimo fissato dalle singole norme, senza ulteriori spese.

Data di pubblicazione:
20 Dicembre 2019

Cos'è

Consiste nella possibilità per il trasgressore o l'obbligato in solido di pagare una somma pari al minimo fissato dalle singole norme, senza ulteriori spese.

Cos'è utile sapere

Cosa succede se non pago ?
Entro novanta giorni dall'accertamento, verrà notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato,  all'obbligato in solido (proprietario - usufruttuario - acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria) il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazionem con un aggravio delle spese di notifica e procedimento). 

Riduzione della sanzione del 30% (Novità)
Ai sensi del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, e’ possibile procedere al pagamento della sanzione, riportata nel preavviso, con uno sconto del 30 %
 Normativa di riferimento: artt. 196, 202 e 203 D.lgs. (Decreto Legislativo) 30.4.1992 n.285;

Come fare

  1.  tramite c.c.p. n. 95335782, intestato al Comune di Magliano Sabina, Servizio Tesoreria - Preavvisi CdS,  indicando nella causale  il numero  e la data dell'avviso e la targa del veicolo;
  2.  tramite bonifico bancario codice IBA IT32 P076 0114 6000 0009 5335 782, indicando obbligatoriamente nella causale di versamento il codice riportato nel retro del preavviso in AVVERTENZE;
  3. direttamente presso l'Ufficio della Polizia Locale.
  4. tramite PagoPA collegandosi al seguente link.PA collegandosi al seguente link:http://185.78.19.59:8081/PmguServiziCittadinoMaglianoSabina

In quanto tempo

il pagamento va fatto entro 10 giorni dalla data di accertamento.
Dopo tale termine,  è comunque possibile procedere al pagamento con la riduzione del 30%; tuttavia, in tal caso, per tutti i pagamenti, effettuati tramite bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario, è possibile che i dati relativi non pervengano all’Ente in tempo utile ad evitare l’avvio alla lavorazione per la conseguente postalizzazione e notificazione del relativo verbale di contestazione.
Pertanto, in caso di inoltro del verbale, avvenuto nelle more della ricezione dei dati relativi al pagamento, quanto versato verrà ritenuto quale acconto e dovrà essere integrato mediante un ulteriore versamento a titolo di rimborso  delle spese postali e di procedimento

Link Utili

» art 202 C.d.S