Cos'è
La possibilità di ottenere l'archiviazione/annullamento del verbale per violazioni al Codice della Strada
Cos'è utile sapere
Esistono due possibilità di ricorso, alternative tra loro:
- Ricorso al Prefetto;
- Ricorso in opposizione al Giudice di Pace.
Requisiti
Può ricorrere:
Il cittadino a cui sia stata contestata o notificata una infrazione al C.d.S e dunque comminata una sanzione amministrativa pecuniaria.
Il proprietario del veicolo (o l'usufruttuario o l'utilizzatore a leasing) se persona diversa dall'autore materiale dell'infrazione. Questi ultimi soggetti, difatti, sono responsabili in solido con l'autore materiale e sono tenuti al pagamento della sanzione nel caso in cui questi non adempia, salvo che dimostrino che il veicolo ha circolato contro la loro volontà.
Come fare
Ricorso al Prefetto
il Ricorso al Prefetto deve essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica dell'infrazione:
- direttamente alla Prefettura di Rieti - U.T.G.;
- tramite il comando a cui appartiene l'organo accertatore (Polizia Locale di Magliano Sabina)
L'istanza in carta semplice e può essere presentata a mano (anche da persona incaricata) o attraverso raccomandata A/R.
Ad essa va allegata copia del verbale e della busta di ricevimento dello stesso.
All'istanza possono essere allegati documenti idonei a comprovare le proprie ragioni e con essa può essere richiesta l'audizione personale.
Il Prefetto deve emettere la propria decisione entro 90 giorni dalla ricezione del ricorso e può:
a) respingere il ricorso emettendo ordinanza di ingiunzione di pagamento di una somma pari al doppio della somma originaria più spese. Contro l'ordinanza di ingiunzione di pagamento è possibile ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni.
b) accogliere il ricorso e disporre con ordinanza l'archiviazione. Nel caso in cui il Prefetto non abbia disposto entro 120 giorni, l'ordinanza di ingiunzione di pagamento il ricorso si considera accolto.
Esiste la possibilità per il cittadino di monitorare la stato della propria pratica accedendo al sito SAN.A Sistema informativo sanzionatorio amministrativo del Ministero dell'Interno
Ricorso al Giudice di Pace (art. 204-bis C.d.S.)Ai sensi dell'art 7 del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, in alternativa al ricorso al Prefetto, il trasgressore e gli altri obbligati in solido nel termine di 30 gg. (60 gg per i residenti all’estero) e sempre qualora non sia avvenuto il pagamento in forma ridotta nei casi consentiti, possono proporre ricorso al Giudice di Pace di Poggio Mirteto, competente per territorio. Si avverte che ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, quando rigetta l'opposizione, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida e determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. L’inoltro del ricorso non sospende i termini per la presentazione della comunicazione dei dati del conducente - Art. 126-bis. Il ricorrente è invitato a dare notizia della presentazione del ricorso all’intestato Ufficio di Polizia Locale, a mezzo posta, email o mezzo fax.
Il ricorso deve essere depositato direttamente all'Ufficio del Giudice di Pace o trasmesso tramite Raccomandata A.R.Ad esso va allegato
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Originale del provvedimento impugnato e busta originale da cui si evince la data di notificazione o, in alternativa, dichiarazione in originale rilasciata dall’Ufficio Postale;
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n. 4 fotocopie del ricorso + n. 4 fotocopie del provvedimento impugnato + n. 4 fotocopie della busta da cui si evince la data di notificazione o, in alternativa, n. 4 fotocopie della dichiarazione rilasciata dall’Ufficio Postale;
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Marca da bollo da euro 8,00; (solo se il valore della causa supera 1.033,00 Euro;
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Contributo unificato: euro 37,00 per ricorsi dal valore causa fino a 1.100,00 euro; euro 85,00 per ricorsi dal valore causa oltre i 1.100,00 euro e fino a 5.200,00 euro; euro 206,00 per ricorsi dal valore causa oltre i 5.200,00 euro e per ricorsi il cui valore risulta indeterminato;
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Nota di iscrizione a ruolo con dichiarazione valore causa e apposizione contributo unificato + marca da bollo.
Per modulistica relativa e informazioni specifiche - Distretto della Corte di Appello di Roma - Giudice di Pace Poggio Mirteto
Link utili
Decreto Legislativo Delegato 507/1999 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205
Distretto della Corte di Appello di Roma - Giudice di Pace Poggio Mirteto
Sana