Pubblicità fonica elettorale

L'autorizzazione che occorre ottenere per effetuare pubblicità fonica elettorale

Data di pubblicazione:
20 Dicembre 2019

Cos'è

L'autorizzazione che occorre ottenere per effetuare pubblicità fonica elettorale

Cos'è utile sapere

Modalità di esercizio della pubblicità fonica:

 L'intensità sonora non dovrà superare i limiti massimi di esposizione previsti dal D.P.C.M. 01.03.91
 La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, ed è vietata in prossimità di case di cura e di riposo e durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.
 Deve essere svolta osservando le modalità previste dall'art. 7 della Legge 130/75 ed in particolare:

  1. possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni;
  2. l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

Come fare

Presentazione della domanda tramite posta o direttamente all'Ufficio  Protocollo

In quanto tempo

15 gg

Quanto costa 

nulla

Normative

Legge dello Stato 130/1975
Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale

Regolamento Comunale 48/1994
Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 0/1991
D.P.C.M. 01.03.91

Decreto del Presidente della Repubblica 495/1992
art. 59

Decreto Legislativo Delegato 285/1992 
Art. 23 D.Lgs. 285/92 (C.d.S.)

Link utili

Ufficio erogante

Ultimo aggiornamento

Martedi 13 Aprile 2021