Con ordinanza sindacale è stato imposto il divieto di utilizzo dell’acqua per una tipologia d’uso diverso, rispetto quanto contrattualmente previsto, nonché per ogni uso improprio.
Per ogni violazione alle disposizioni della stessa, è prevista la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, nonché la segnalazione al gestore dell’acquedotto, per l’eventuale applicazione delle sanzioni civili previste nel Regolamento citato in premessa.