Descrizione
AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Aggiornamento del Catasto Incendi ai sensi dell’art. 10 comma 2 della Legge n.353/2000, per l’annualità 2023.
Visto che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 31/05/2024 è stato adottato l’aggiornamento all’anno 2023 del catasto comunale delle aree percorse dal fuoco ai sensi della “Legge quadro in materia di incendi boschivi” n. 353 del 21/11/2000, art. 10 comma 2;
Visto che l’art. 10 comma 2 della Legge n. 353 del 21/11/2000, prevede che:
- il Catasto Incendi Boschivi istituito deve essere pubblicato all’albo pretorio online per 30 giorni consecutivi;
- nel suddetto periodo di pubblicazione e non oltre, potranno essere presentate osservazioni a da parte degli interessati e/o degli enti o organismi istituzionali competenti, le quali dovranno essere avanzate,
per iscritto, al protocollo generale del Comune;
- che decorso il suddetto termine di n. 30 (trenta) giorni di pubblicazione degli atti, il Comune valuterà le eventuali osservazioni presentate regolarmente e nei termini prescritti ed, entro i successivi n. 60 (sessanta) giorni, approverà definitivamente l'aggiornamento del catasto degli incendi, con le relative perimetrazioni cartografiche sulle quali varranno i divieti e le prescrizioni previste per legge;
RENDE NOTO
Che gli atti relativi all’aggiornamento dell’annualità 2023 del catasto Comunale delle aree percorse dal fuoco sono depositati presso L’Area III- Edilizia Privata- Lavori Pubblici- ICT in libera visione al pubblico e vi resteranno 30 gg consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Magliano Sabina, entro il giorno 12/07/2024 ore 24:00, termine perentorio oltre il quale non verranno prese in considerazione osservazioni poiché pervenute fuori termine.
Entro lo stesso termine, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni ed opposizioni.
Decorso tale termine il Comune di Magliano Sabina valuterà le osservazioni presentate ed approverà entro i successivi 60 gg, gli elenchi definitivi delle aree percorse dal fuoco riguardante l’anno 2023 e le perimetrazioni su ci ricadranno i divieti e prescrizioni di cui all’art. 10 comma 1 della Legge n. 353 del 21/11/2000 e ss.mm.ii.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella
preesistente all'incendio per almeno 15 (quindici) anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati in predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il
vincolo di cui al comma 1 dell'art. 10 della citata L. 353/2000, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data antecedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti
soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente (ad esempio per documentate
situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici). Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli
delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
Il Responsabile dell’Area III- Edilizia Privata – Lavori Pubblici – ICT
Arch. Fabrizio Tomei
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Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2024, 09:39